TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 17, del 21 febbraio 2014
Elettrosmog.Legittimità criteri del Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile
In tale delicata materia vengono in
conflitto diversi principi che richiedono un’armonizzazione a livello
locale: innanzi tutto sulla base della normativa comunitaria e quella
nazionale l'esistenza di una rete di telefonia mobile sull'intero
territorio nazionale va considerata di preminente interesse pubblico,
anche perché tra le libertà personali rientra quella di poter comunicare
con mezzi radiomobili. L'esistenza di questo interesse generale va
peraltro contemperata, come previsto dalla normativa vigente, con le
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile, della salute pubblica, della tutela dell'ambiente e della
riservatezza e protezione dei dati personali. La libertà personale di
comunicazione è indubbiamente un valore che peraltro non è assoluto ma
va bilanciato con altri valori come la salute pubblica, anche nel senso
dell’applicazione del principio di precauzione, la tutela del paesaggio e
dell’ambiente e l’armonia urbanistica. (Segnalazione e massima a cura
di F. Albanese)
N. 00017/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2013, proposto da:
Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, Galleria Protti 1;
Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, Galleria Protti 1;
contro
Comune di Gorizia,
rappresentato e difeso per legge dall'avvocato Stefano Piccoli,
domiciliata in Trieste, via del Teatro Romano 7;
per l'annullamento
-della deliberazione del
Consiglio Comunale di Gorizia dd. 25/03/2013 n.13 di approvazione del
Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione ed il
monitoraggio degli impianti di telefonia mobile, pubblicata sull'albo
pretorio dalla data del 2.4.2013 alla data del 16.4.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gorizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta ricorrente,
titolare di autorizzazione per lo sviluppo del servizio radiomobile, fa
presente di possedere nel comune di Gorizia 18 impianti i quali peraltro
richiedono un aggiornamento tecnico per poter rispondere alle nuove
esigenze e alle nuove modalità di diffusione e di sviluppo della rete
telefonica.
Fa presente che la materia
è disciplinata da una normativa speciale di settore che deroga a ogni
altra normativa, compresa quella urbanistica comunale. Richiama in
particolare l'articolo 87 del codice delle comunicazioni e cita
sull'inquadramento generale una copiosa giurisprudenza. Lo scopo della
normativa di matrice nazionale e comunitaria è garantire la diffusione
dei servizi telefonici in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale. Spetta poi al legislatore statale fissare i limiti di
esposizione, i valori attenzione e gli obiettivi di qualità in modo
peraltro da garantire le prestazioni di un servizio di pubblica utilità e
d’interesse generale.
La ditta illustra poi la
normativa regionale in materia di localizzazione e realizzazione degli
impianti per la telefonia mobile e in particolare la legge regionale 3
del 2011 che disciplina altresì i regolamenti comunali in materia.
Il regolamento approvato
dal comune di Gorizia ad avviso della ditta ricorrente sarebbe in alcune
disposizioni non conforme ai principi normativi statali e regionali in
particolare per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 6 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 20.
Come primo motivo di
ricorso deduce la violazione della legge 36 del 2001 articolo 8, del
decreto legislativo 259 del 2003 articoli 86 e 87 e della legge
regionale 3 del 2011 articolo 16 da parte delle disposizioni del
regolamento che impongono criteri localizzativi per le stazioni radio
base; incompetenza assoluta.
Innanzitutto il gestore è
costretto a fornire la prova che il sito prescelto è l'unico in grado di
consentire il corretto funzionamento della rete e inoltre
l'installazione deve avvenire su area pubblica e non su un'area privata.
Per quanto riguarda le aree d’installazione condizionata ci sono limiti
di distanza e alcuni criteri costruttivi che impediscono la
realizzazione degli impianti. Il comune ha posto una serie di obblighi,
oneri e condizioni che limitano la facoltà del gestore, sia per
l'individuazione del sito unico possibile, sia per la minimizzazione dei
fattori di inquinamento visivo, per la minimizzazione dei fattori di
inquinamento per edifici storici sia per le limitazioni costruttive e
localizzative. Tutte le limitazioni renderebbero di fatto impossibile la
localizzazione di adeguati impianti di radio base nel comune di
Gorizia.
Inoltre non sarebbe
consentito al Comune porre limitazioni legate a questioni urbanistiche
edilizie o paesaggistiche. La costruzione di impianti non può essere
assimilata alle normali costruzioni edilizie.
La regolamentazione
comunale non può spingersi al punto da rendere eccessivamente onerosa o
di impedire l'installazione di impianti nel territorio comunale; il
comune vieta in particolare la realizzazione di impianti in tutte le
zone residenziali, in alcune zone agricole e in alcune zone lungo il
fiume.
Come secondo motivo deduce
l'ulteriore violazione della legge 36 del 2001 articolo 8, del decreto
legislativo 259 del 2003, articoli 86 e 87, della legge regionale 3 del
2011 articoli 16 e 17, violazione del principio dell'affidamento e
incompetenza assoluta.
Anche le norme di cui al
capo quattro del regolamento sono illegittime dove dettano la disciplina
degli impianti non conformi ai criteri localizzativi fissati dal
regolamento; si viola il principio che le disposizioni di tal genere
possono operare solo per il futuro ma non sull'esistente. Il meccanismo
automatico di delocalizzazione sarebbe quindi illegittimo.
Con la terza censura si
contestano le procedure autorizzative disposte dal regolamento per
violazione del decreto legislativo 259, articoli 86, 87, e 87 bis, per
violazione della legge regionale 3 del 2011 articolo 18, per
incompetenza, per violazione dell'articolo 1 della legge 241 del 1990.
L'amministrazione comunale
introduce una serie di adempimenti documentali che non risultano
richiesti dalla normativa regionale e nemmeno da quella nazionale e
quindi contrasta con principio di semplificazione amministrativa.
Resiste in giudizio il Comune il quale ricostruita la vicenda contesta l'intero ricorso concludendo per il suo rigetto.
In successiva memoria
depositata il 14 dicembre 2013 la ditta ricorrente ribadisce la propria
posizione; lo stesso fa il Comune con memoria depositata il 16 dicembre
2013.
Infine nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014, dopo approfondita discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente
ricorso è il regolamento del comune di Gorizia il quale disciplina la
localizzazione, installazione e monitoraggio degli impianti di telefonia
mobile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 del 2011.
In tale delicata materia
vengono in conflitto diversi principi che richiedono un’armonizzazione a
livello locale: innanzi tutto sulla base della normativa comunitaria e
quella nazionale l'esistenza di una rete di telefonia mobile sull'intero
territorio nazionale va considerata di preminente interesse pubblico,
anche perché tra le libertà personali rientra quella di poter comunicare
con mezzi radiomobili. L'esistenza di questo interesse generale va
peraltro contemperata, come previsto dalla normativa vigente, con le
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile, della salute pubblica, della tutela dell'ambiente e della
riservatezza e protezione dei dati personali.
La libertà personale di
comunicazione è indubbiamente un valore che peraltro non è assoluto ma
va bilanciato con altri valori come la salute pubblica, anche nel senso
dell’applicazione del principio di precauzione, la tutela del paesaggio e
dell’ambiente e l’armonia urbanistica.
L'esistenza quindi di più
interessi pubblici in qualche modo attualmente o potenzialmente in
conflitto tra di loro ha richiesto un’elaborazione normativa e anche
giurisprudenziale tale da consentire un’armonizzazione o comunque un
ragionevole contemperamento delle varie esigenze.
Alcuni punti fermi oramai
si possono considerare acquisiti: innanzitutto spetta allo Stato fissare
i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità in riferimento
all'inquinamento elettromagnetico.
Per quanto riguarda la
Regione Friuli Venezia Giulia essa con la legge regionale 3 del 2011 ha
espressamente disciplinato la materia, prevedendo all'articolo 16 che i
comuni adottino ciascuno un proprio regolamento per la telefonia mobile,
per disciplinare l'installazione sul proprio territorio di impianti.
Tali regolamenti devono perseguire diverse finalità, tra cui la tutela
della salute, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di
interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale,
l'armonizzazione di tali esigenze con i programmi di sviluppo delle reti
degli operatori delle telecomunicazioni, l'individuazione di aree del
territorio comunale preferenziali nonché di aree controindicate
all'installazione degli impianti, intendendosi per controindicate quelle
in cui la realizzazione di impianti è consentita solo a particolari
condizioni. Inoltre il regolamento comunale prevede la riqualificazione
delle aree anche tramite interventi di rilocalizzazione oltre che
l'accorpamento degli impianti e la riduzione ove possibile del numero
complessivi dei siti.
Ad una prima lettura
risulta evidente come il regolamento in questa sede impugnato abbia come
scopo quello di intervenire in modo positivo sul paesaggio del comune,
mitigando gli impatti visivi e ambientali dei nuovi impianti. Il comune
poi ha indicato espressamente i siti preferenziali e quelli
controindicati; a tale proposito questo collegio fa presente come nel
regolamento non vi sia mai alcun divieto assoluto o generalizzato di
installazione di antenne per la telefonia mobile, anche perché le
incompatibilità indicate non hanno mai valore assoluto ma possono essere
superate dal gestore quando dimostri che non vi sono siti alternativi.
Invero, non vi è nessun posto del territorio comunale in cui sia in
assoluto vietata l'installazione, anche se per alcuni siti risulta
prevista una serie di accertamenti e condizioni.
La giurisprudenza citata
da parte ricorrente si riferisce invero a situazioni in cui il comune
aveva posto un divieto assoluto di installazione di impianti ovvero
aveva cercato di ottenere lo stesso risultato in maniera surrettizia.
Nel caso del comune di
Gorizia non ci si trova in nessuno dei due casi, da un lato perché come
visto nessun divieto assoluto viene posto in alcune zone del territorio
comunale e d'altro lato in quanto le limitazioni e le condizioni apposte
appaiono conformi a quanto previsto dalla legge regionale e a quanto
indicato dalla giurisprudenza.
Per completezza va tenuto
presente come la tutela del paesaggio e dell'ambiente storico della
città risulta consentita anche in tale materia; in particolare il
regolamento qui impugnato si limita ad vietare in alcune zone le
attrezzature che hanno un maggior impatto negativo sul paesaggio, come i
tralicci, i quali peraltro allo stato dell’arte possono essere
agevolmente sostituiti da altri sistemi tecnologicamente avanzati e meno
dannosi per l'ambiente.
Va poi ribadito come anche
nelle zone sensibili, nella vicinanza cioè di scuole, ospedali o
simili, è tuttavia consentito installare un impianto qualora venga
dimostrato che non sussistono alternative praticabili. Per quanto
riguarda la tutela dell'ambiente agricolo anche in tal caso non vi è
alcun divieto assoluto nel regolamento comunale, ma solo l'obbligo di
utilizzare i sistemi di diffusione più consoni alla peculiarità
dell’ambiente.
Ovviamente quello che
rileva ai fini dell'armonizzazione dei vari interessi è che la copertura
dell'intero territorio sia garantita, non certo che tale copertura sia
la più economica possibile.
Quanto fin qui indicato risulta sufficiente per contrastare il primo e principale motivo di gravame.
Quanto alla seconda
censura riguardante la presunta delocalizzazione forzosa degli impianti
il regolamento - rettamente interpretato - non prevede affatto un
obbligo di delocalizzazione ma solamente un'eventuale delocalizzazione
in occasione di una eventuale sostituzione delle antenne, un intervento
cioè che supera l'ordinaria manutenzione e che quindi può essere
agevolmente assimilato una nuova installazione. Quanto poi alle campagne
di monitoraggio esse rientrano nel potere comunale di verifica
dell'attuazione dei propri regolamenti e di per sé non risultano affatto
lesive.
Quanto alla terza censura
concernente una presunta violazione del divieto di aggravamento del
procedimento, tutti i documenti o le procedure previste dal regolamento
comunale mirano ad accertare e verificare alcune delle condizioni come
visto legittime poste dal regolamento stesso e quindi non rientrano nel
divieto di aggravamento che riguarda ovviamente un aggravamento non
necessario per la tutela del pubblico interesse.
In sostanza, ad avviso di
questo collegio il regolamento comunale non solo appare rispettoso della
normativa regionale ma tale, correttamente interpretato, da consentire
un equilibrio tra i vari interessi in gioco, compreso quello di una
diffusione degli impianti di trasmissione, garantito dall’ordinamento,
con gli altri interessi relativi alla tutela della salute, del paesaggio
e dell'ambiente, interessi questi che spetta al comune tutelare anche
con una concreta individuazione dei siti preferenziali e dei siti
sconsigliati, il che è avvenuto nel caso senza che sia stato posto né
direttamente né indirettamente alcun divieto assoluto. Per le medesime
ragioni appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità
della legge regionale sopra citata, ventilata in ricorso, che appare
ictu oculi rispettosa dell’equilibrio costituzionale delle competenze e
degli interessi e valori in gioco.
Per tutte le sue indicate
ragioni il ricorso va rigettato laddove le spese di giudizio secondo la
nota regola del codice fanno carico alla parte soccombente e vengono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ditta
ricorrente alla rifusione a favore del Comune delle spese e onorari di
giudizio che liquida in € 4000 oltre agli oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
|
|
|
|
|
|
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento